Dal 13 novembre 2010 è in vigore l’obbligo di esposizione delle tabelle alcolemiche e del possesso dell’alcool-test per tutti i pubblici esercizi che chiudono dopo le 24,00. E’ quanto previsto dalla legge  per la sicurezza stradale n. 120 del 29/07/2010, entrata in vigore la scorsa estate e riguarda tutti gli esercizi previsti dall’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

 

L’esercizi e le attività interessate sono: alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, bar, ristoranti, pizzerie, pub, enoteche o altri esercizi, in cui si vendono o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, in cui si svolge lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica, anche se la vendita e il consumo siano limitati ai soli soci, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti, da associazioni o CRAL.

 

Le disposizioni prevedono che i titolari di tutti i pubblici esercizi che vanno avanti con l’attività oltre  la  mezzanotte,  debbono mettere a disposizione dei clienti, all’uscita del locale,  un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico (alcol-test), al fine di  verificare  il proprio  stato di  idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol.

 

Gli etilometri da utilizzare che si trovano in commercio possono essere monouso (costo di uno o due euro cadauno), oppure elettronici, più o meno affidabili, ingombranti e costosi (da 50 a 6.000 euro).

 

E’ in più previsto l’obbligo di esporre ad ogni entrata,  all’interno  e  all’uscita  dei  locali, apposite  tabelle  esplicative  sugli  effetti  del  consumo  di  bevande  alcoliche  e superalcoliche.

Gli avvisi da esporre sono di due tipi, che vanno esposti assieme: il con le tabelle alcolemiche e la tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.

E’ da evidenziare che anche se il locale è dotato di una sola entrata/uscita, debbono essere esposti in tre posti differenti all’interno del locale stesso, ovvero all’ingresso, all’interno e all’uscita del  locale, dove deve essere anche tenuto a disposizione dei  clienti  che  lo  chiedano  il  “Precursore”  per  l’alcol-test (etilometro).

E’ sanzionabile, secondo il Dicastero competente, chi ne espone solo due coppie o addirittura una!

 

Note

E’  necessario ricordare che il “Precursore” ha una mera funzione preventiva e cautelativa e che il test da parte dei clienti è facoltativo e non ha alcun valore probatorio per successivi controlli da parte delle  forze dell’ordine.

 

L’inosservanza della disposizioni (l’omessa o l’inadeguata  esposizione delle tre tabelle e la mancata messa a disposizione del precursore) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  300euro a 1.200 euro.

 

Sintesi sulle disposizioni di contrasto all’alcool vigenti.

Con l’approvazione della legge n. 120/2010, in materia di sicurezza stradale,

dal 13 agosto 2010  sono state disposte alcune norme con la finalità di contrastare l’abuso di alcol.

 

Tra le modifiche del nuovo codice della strada la più importante è quella relativa  all’art. 6, del D.L. 117/200, convertito nella L. 160/2007, che ha previsto il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche (quelle da 1,2° a 21°)  e super alcoliche (superiori a 21gradi)  dalle ore 3 alle ore 6 per tutti i pubblici esercizi  e per i locali che svolgono spettacoli e trattenimenti in qualsiasi  forma (discoteche), per i circoli con somministrazione e sulle aree pubbliche in occasione di sagre e fiere e feste paesane.

 

Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade (strade classificate tipo A), modificando l’art. 14 della L. n. 125/2001, ha vietato la vendita di bevande superalcoliche  (superiori a 21°) dalle 22 alle 6 del mattino,  la somministrazione di bevande superalcoliche (divieto permanente) e la  somministrazione di bevande alcoliche (da 1,2° a 21°) dalle ore 2 alle ore 6.

 

Adesso la legge stabilisce il limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue, oltre il quale il conducente viene definito in stato di ebbrezza e quindi soggetto a provvedimenti sanzionatori.

 

L’attuale codice della strada ha  irrigidito le disposizioni in materia di circolazione stradale  nei confronti dei conducenti con meno di 21 anni, dei neopatentati (possessori di patente da meno di 3 anni) e dei conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E.

 

La norma ha infatti stabilito che per queste categorie è tassativamente vietato assumere alcool durante la guida, mentre per tutti gli altri automobilisti, resta ancora in vigore il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro.

 

Rossella Ronconi

 

 

Vedi tabelle in documentazione

 

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