La Magistratura “ordina” e Federcalcio “ignora”
Rossella Ronconi 
 
Il 13 maggio scorso, il  Tribunale di Lodi,  accogliendo un ricorso Asgi (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), ha definito discriminatorie le norme di Federcalcio che richiedono per il tesseramento di cittadini exstracomunitari un permesso di soggiorno valido fino al termine della stagione  sportiva: la normativa costituisce  violazione del principio costituzionale di uguaglianza e  del diritto antidiscriminatorio ( internazionale , europeo, nazionale).
 
Il Tribunale , accertata la discriminazione ordina , oltre a spese e pubblicazioni, il tesseramento del calciatore togolese  regolarmente residente (richiedente asilo) per la stagione in corso. Ma la Federcalcio  ignora l’ordinanza  come si legge nel comunicato che alleghiamo.
 
Comunicato stampa - ASGI - Regolamento sul tesseramento discriminatorio verso gli stranieri con permessi di soggiorno di durata limitata: si rispettino le decisioni del giudice
 
Sorprende la ricostruzione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) apparsa nel comunicato stampa diffuso il 18 maggio 2010 in merito alla vicenda che ha visto accolto il ricorso di un giovane calciatore togolese escluso dal tesseramento in quanto sprovvisto di un permesso di soggiorno in base alla sua durata.
 
La vicenda aveva visto, ricordiamo, il Tribunale di Lodi accogliere il ricorso, presentato da ASGI e Lodi per Mostar ONLUS, concludendo che il regolamento del tesseramento in vigore, limitando la possibilità di svolgere l'attività sportiva dei calciatori stranieri pur regolarmente residenti in Italia, ma con permessi di soggiorno di durata limitata, costituisce una violazione del diritto anti-discriminatorio (art. 43 T.U. immigrazione, d.lgs. n. 215/2003) , condannando la FIGC al pagamento delle spese legali
 
Quanto affermato dalla FIGC nel comunicato stampa emesso il 18 maggio 2010, ripropone esattamente le argomentazioni che la Federazione ha presentato nel giudizio avanti il Tribunale di Lodi, le stesse che il Giudice ha ritenuto del tutto infondate.
 
Sorprende, dunque, che la FIGC - invece di preoccuparsi dell’esecuzione immediata delle decisioni dei Giudici per far cessare immediatamente le clausole restrittive giudicate discriminatorie dunque illegittime - utilizzi i comunicati stampa come una specie di giudizio di secondo grado.
 
In particolare è illogico sostenere che FIGC sarebbe "in attesa" dei documenti richiesti (cioè il permesso di soggiorno valido fino alla fine del campionato) perché questi documenti non esistono (il sig. Shaib come altri stranieri dispone di un permesso più breve che viene di volta in volta rinnovato).
 
Inoltre è proprio la pretesa di una maggiore durata temporale del permesso, imposta come condizione del tesseramento, ad essere stata ritenuta ritenuto illogica e gravemente discriminatoria dal Giudice.
 
Quanto alla richiesta di informazioni alla Federazione Togolese, forse la FIGC ignora che il Togo sia un paese ove persino i calciatori hanno subito recentemente gravissimi attentati e dove quindi la Federazione locale ha ben altre problematiche da risolvere.
La mancanza di risposta non può ovviamente pregiudicare il pieno diritto di tesseramento che il Giudice ha sancito a favore del sig. Shaib
 
Confidiamo pertanto che la FIGC voglia fare onore al suo impegno per l'integrazione e voglia tesserare immediatamente il sig. Shaib, rimuovendo prima possibile dal proprio regolamento la previsione che il Giudice ha ritenuto discriminatoria, ha definito discriminatorie le norme di Federcalcio che richiedono per il tesseramento di cittadini exstracomunitari un permesso di soggiorno valido fino al termine della stagione  sportiva: la normativa costituisce  violazione del principio costituzionale di uguaglianza e  del diritto antidiscriminatorio (internazionale , europeo, nazionale).
 
Il Tribunale , accertata la discriminazione ordina , oltre a spese e pubblicazioni, il tesseramento del calciatore togolese  regolarmente residente (richiedente asilo) per la stagione in corso.
 
Ma la Federcalcio ignora l’ordinanza  come si legge nel comunicato che alleghiamo.

 

 

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