Finanziaria - Decreto legge 28/09/2007
Provvedimenti per il Tempo Libero: Sport, Cinema, Arte e Turismo -08-10-07

In corsivo sintesi dei provvedimenti

Articolo 28 . Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva

Commi 1-2-3 - SOPPRESSIONE (SPORTASS) E SUBENTRO (INPS) e (INAIL). Spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della Sportass sono assegnati, altresì, all'Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della Sportass .

1 . L 'Ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (Sportass), riconosciuto Ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato Ente pubblico necessario, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n.70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medaglisti olimpici, e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della Sportass è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'Ente sono risolte di diritto.

3. Con successivi decreti, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, dei Ministri delle Politiche giovanili e delle Attività Sportive e del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, sentiti gli Enti destinatari e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della Sportass sono assegnati, altresì, all'Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della Sportass, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 28 - Comma 4 - Disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva

E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'art. 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

Art. 72 - Commi 1-2 - Fondo per lo sport di cittadinanza

PROMOZIONE SPORT DI CITTADINANZA. Istituzione “Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010

1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Art. 72 - Comma 3 - (Incremento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale )

E' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituto con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Art. 72 - Comma 4 - Comitato Italiano Paralimpico

4. Il contributo al Comitato Italiano Paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Le ulteriori misure a sostegno dello sport .

Finanziamento CONI (art.1 comma 282 legge 311/04). 450 milioni

Finanziamento Credito Sportivo per impiantistica (comma 1294 legge 296/06). 20 milioni

Comitato Paralimpico (comma 580 legge 266/05 e comma 1294 legge 296/06). 3 milioni

Mondiali di nuoto (legge 248/05 e comma 1292 legge 296/06). 3 milioni (ratei per mutui quindicennali per un totale di 60 milioni)

Giochi Mediterraneo (legge 248/05 e comma 1292 legge 296/06). 4 milioni (ratei per mutui quindicennali per un totale di 45 milioni)

Mondiali di ciclismo Varese 2008 (contributi). 2 milioni (ratei per mutui quindicennali per un totale di 30 milioni)

Sono stati, inoltre, riconfermati gli sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi previsti dall'art. 1,comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

CINEMA

Art. 7 - Incentivazioni fiscali per il cinema

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del quaranta per cento, fino

all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari: 1) al quindici per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000,00 per ciascun periodo d'imposta; 2) al dieci per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta; 3) al venti per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta; c) per le imprese di esercizio cinematografico , pari:

1) al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo, non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000,00;

2) al venti per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359del codice civile.

5. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3) e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del quarantanove per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il settanta per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3) e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. Essi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'ottanta per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del film.

9. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta , per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al venticinque per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000,00.

12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. L'efficacia dei commi da 11 a 13 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

TURISMO

Art. 3 - Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA

Detraibilità per IVA congressuale

1. All'articolo 74- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8- bis . Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l'organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto”.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 65 - Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori ( ammortizzatori sociali))

3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

 

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