Disegno di legge Finanziaria 2007
05/10/06

Misure in materia di famiglia, beni culturali e spettacolo, turismo, sport e tempo libero

POLITICHE PER LA FAMIGLIA /CONCILIAZIONE TEMPO DI VITA E DI LAVORO

 Art. 4 (Assegni per il nucleo familiare)

1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare sono rideterminati, con decreto del Ministro della famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale, nonché, relativamente alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma ed alla verifica della coerenza con la riforma dell'IRPEF di cui all'articolo 3, con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

 Art. 143 (Il miglioramento della mobilità dei pendolari)

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi.Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008- 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75%:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

2. Il Ministero dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, procede con proprio decreto ad un piano di riparto tra le Regioni e le Province Autonome, che si attiene ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modifiche e integrazioni e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorità alle Regioni ed alle Province Autonome le cui imprese sia siano attenute alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.…..…….

Art. 192 (Politiche per la famiglia)

1. Il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'associazionismo e del terzo settore; finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ; sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; …………..

2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del fondo al fine di:

a) finanziare la elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia;

b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1 e 2.…………….

TURISMO/AMBIENTE

 Art. 9 (Contributo comunale di ingresso e di soggiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa

dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui agli articoli 16 e 17 del 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 127 (Promozione di progetti integrati tra i consorzi agroalimentari e turistico alberghieri)

1. All'articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4.bis. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico- alberghiero, aventi lo scopo esclusivo l'attrazione delle domanda estera.”

Art. 128 (Interventi in favore del marchio “made in Italy”)

1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'art. 4 della legge 350/2003 il fondo istituito per le azioni a sostegno del “made in Italy è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 129 (Interventi per salvaguardia di Venezia)

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 295.

 Art. 157 (Interventi per la difesa del mare)

1. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 159 (Contrasto all'abusivismo )

1. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.………

Art. 160 (Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra)

1. Per il finanziamento delle misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002 n.120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge in Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico sentita la conferenza unificata Stato – Regioni ed Enti Locali individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è individuato il tasso di interesse da applicarsi.

3. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c)sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza;

d)incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nel settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) interventi strutturali sulla mobilità urbana, inclusi l'incremento del trasporto pubblico elettrificato, il recupero delle linee ferroviarie dimesse, facilitazioni per l'accesso da parte dei mezzi privati a combustibili a basso contenuto di carbonio ed alla trazione elettrica;

g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

4. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, 3° comma, della legge 2 giugno 2002, n. 120.………

Art. 161 (Fondo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

2. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economie delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni ed Enti locali sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziarsi con il fondo di cui al primo comma.

Art. 182 (Interventi a sostegno del settore turistico)

1. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si provvede all'attuazione del presente comma.

2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009.

3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio Nazionale del Turismo di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

 Art. 201 (Fondo per la montagna)

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

 ISTRUZIONE/CULTURA/SPETTACOLO

Art. 68 (Altri interventi a favore del sistema dell'istruzione)

1. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni…... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007-2008. …..

Art. 131 (Realizzazione del Museo del XXI secolo)

1. Per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo del XXI secolo di Roma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 163 (Disposizioni in materia di beni culturali)

……………3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie.……………

5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

6. Al Fondo cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007- 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo . ……………

9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A n. 86 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

10. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e al secondo periodo, la parola “ 2008” è sostituita dalla seguente: “ 2010” ;

b) il comma 6 è abrogato.

Art. 165 (Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, nonché i Titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento”. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza.

2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli organi consultivi in materia di spettacolo dal vivo e conseguire economie di spesa, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali aventi natura non regolamentare sono istituite le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e ne sono disciplinati la composizione ed i compiti. La composizione delle commissioni consultive tiene conto di una adeguata rappresentanza degli enti territoriali. Fino all'adozione dei decreti ministeriali operano le precedenti commissioni. Sono abrogati l'articolo 1, commi 59, 60, 61, 62, 63 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 e gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 65, 67, 68, 69 e 70 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.…………..

4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente periodo: “ In tale convenzione, sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del predetto decreto legislativo, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato per le singole opere finanziate, secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo alternativamente, all'impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato”.

5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente, con riferimento all'erogazione ed all'utilizzo delle risorse erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: “finanziamento” è sostituita dalla seguente: “sostegno”;

b) all'articolo 12, comma 5, le parole: “erogazione dei finanziamenti e dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “erogazione dei contributi”, e le parole: “finanziamenti concessi” sono sostituite dalle seguenti:”contributi concessi”;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: “13. Disposizioni per le attività di produzione.

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2,3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90%.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100%m del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.…………

( ndr:: secondo il vicepremier Rutelli il FUS aumenterà di 100milioni di euro nel 2007, di 150milioni nel 2008 e di altri 200milioni nel 2009. Inoltre viene istituito un fondo di 100milioni di euro per ciascuno dei prossimi tre anni destinato a varie attività culturali).

Art. 193 (Piano servizi socio-educativi)

1. Il Ministro delle politiche per la famiglia di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e delle pari opportunità, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo del Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 192.

SPORT

Art. 206 (Disposizioni sull'Istituto per il Credito sportivo)

1. E' assegnato all'Istituto per il Credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il contributo di cui al comma 1, concorre ad incrementare il Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge24 dicembre 1957, n. 1295.

3. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono rinnovati.

 

Art. 207 (Contributo al Comitato italiano paraolimpico)

1 .Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1 comma 580 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro e per l'anno 2009 è assegnato un contributo di 3 milioni di euro.

 

INFRASTRUTTURE E SERVIZI COMUNALI

 Art. 8 (Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione (delle seguenti) opere pubbliche:……………….

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.………………….

  A rt. 130 (Interventi per Roma capitale della Repubblica)

Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. E' altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

 

 

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