Vacanze sulla neve: alcune regole da rispettare
di Rossella Ronconi – 1/02/2006

 

E' tempo di vacanze sulla neve ed onde evitare che un momento di svago e relax possa trasformarsi in qualcosa di spiacevole è bene ricordare che vige una normativa in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni. Una legislazione che tra l'altro fissa le regole del perfetto sciatore: ecco, riassunti sinteticamente, i punti principali destinati agli sciatori ai quali si consiglia di ricordare e di osservare per trascorrere una piacevole settimana bianca.

Alcune “regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.


1. Per i giovani sciatori fino ai 14 anni che praticano sci alpino e snowbaord è obbligatorio il casco;

 

2. Lo sciatore, sia che usi la tavola da snowboard, sia che utilizzi gli sci da discesa, deve moderare la velocità in tutti quei casi in cui la visibilità è ridotta indipendente dalla causa, in prossimità di fabbricati, di incroci, biforcazioni o strettoie, in caso di affollamento della pista o di presenza di sciatori principianti;

 

3. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento adeguati alla propria capacita' nonche' alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensita' del traffico.

 

4. Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione di sciata che gli consenta di evitare il pericolo di collisione o interferenze con lo sciatore a valle valutando anche la visibilità a disposizione;

 

5. Lo sciatore a monte può effettuare il sorpasso sia a monte che a valle, sia sulla destra che sulla sinistra, purché venga mantenuta una distanza tale da evitare intralci o collisioni con lo sciatore sorpassato;

 

6. In prossimità degli incroci la precedenza, come nella circolazione dei veicoli a motore, deve essere data a chi proviene da destra, salvo indicazioni segnaletiche contrarie;

 

7. Lo stazionamento sulle piste è permesso solo ai bordi per non intralciare la discesa di chi si trova a monte;

 

8. In caso di caduta occorre liberare i prima possibile la pista;

 

9. In caso di incidente occorre che chiunque segnali la presenza dell'infortunato con mezzi idonei;

 

10. Non è concesso risalire le piste a piedi, salvo i casi di urgente necessità;

 

11. La risalita delle piste con gli sci ai piedi è normalmente vietata ed è consentita solo previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata;

 

12. Gli sciatori, in presenza di mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste, devono dare la precedenza a tali mezzi;

Inoltre è bene ricordare che:

 

a) Il gestore degli impianti di risalita è, in linea generale, responsabile per i sinistri che subisce lo sciatore o per le perdite o danneggiamenti di cose che questi porta con sé e che lo sciatore ha subito non solo durante il trasporto vero e proprio, ma anche durante la preparazione alla risalita e alla discesa, nonché durante le soste o fermate lungo il tragitto;

b) Il gestore degli impianti di risalita è altrettanto responsabile per i danni che uno sciatore si può procurare durante la discesa a causa della cattiva manutenzione della pista, che di solito spetta appunto al gestore degli impianti. Questi infatti deve proteggere gli sciatori da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalando eventuali situazioni di pericolo;

c) I gestori degli impianti di risalita devono assicurare il soccorso ed il trasporto degli infortunati;

d) In linea generale ricordiamo che il maestro di sci è responsabile per i danni che gli allievi possono procurare a se stessi ed a terzi durante le ore di lezione.
Con perfetta simmetria rispetto alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, (G. U. n. 3 del 5 Gennaio 2004). recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» è stata pubblicato in G.U. n. 299 del 24.12.2005 il DECRETO 20 dicembre 2005 «Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate».

 
 

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