Sportass: assicurazione obbligatoria per gli sportivi in regime di monopolio
di Rossella Ronconi - presidenza Fitel Nazionale - e Stefano Oriano - Ufficio Legislativo della Cgil nazionale

Più si parla, a sproposito, di liberismo, e più crescono lacci e laccioli per cittadini e utenti.

Dopo le assicurazioni obbligatorie per le casalinghe e per i ciclomotori - che hanno comportato per quest'ultimi, in barba alla concorrenza, aumenti talvolta superiori del 1000% nel giro di pochi anni - arriva adesso l'assicurazione obbligatoria anche per gli sportivi.

L'obbligo assicurativo è stato previsto dalla legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 51). La legge finanziaria dell'anno successivo (legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 205), modificando la precedente, ha imposto che l'assicurazione obbligatoria venga fatta presso "l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 250/1978 (SPORTASS) e che un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con i ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze stabilisca le modalità tecniche per l'iscrizione. Il decreto è stato finalmente approvato in data 17 dicembre 2004 ma, fatto strano e sospetto, è rimasto in lavorazione per molti mesi, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale soltanto il 28 aprile 2005.

Soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione e beneficiari delle relative prestazioni assicurative sono (art. 1 del decreto) tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate ed degli enti di promozione sportiva. Il decreto ministeriali definisce queste figure, stabilendo che per atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi nelle previsioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; per dirigenti si intendono tutti i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno agli affiliati; per tecnici si intendono tutti i tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, gli "sportivi dilettanti" individuati dalla normativa sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, e la effettuazione dell'assicurazione è condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa.

Il decreto prevede (art. 20) che la compagnia assicuratrice SPORTASS gestisca le assicurazioni in regime di esclusiva. Il pagamento del premio dovrà essere effettuato per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali cui l'assicurato chiede il rilascio del tesseramento, contestualmente alla trasmissione alla SPORTASS medesima degli elenchi nominativi del tesseramento.

In questo caso, oltre alla obbligatorietà dell'assicurazione, si aggiunge la imposizione un regime di esclusiva o, per meglio dire, di monopolio, affidando ad un unico soggetto - la compagnia assicuratrice Sportass - tutte le polizze. Ad avviso dei principali commentatori verrebbe in tal modo violata - oltre beninteso alla libertà degli sportivi e delle società sportive - la libertà di concorrenza tra le assicurazioni, imposta anche dalla regolamentazione comunitaria. Si ricordi al proposito con quale tempestività la Comunità è intervenuta "a tutela della concorrenza" (o meglio delle compagnie assicuratrici) quando il passato Governo di centro-sinistra si era permesso di fissare limiti agli aumenti spropositati delle tariffe RCA auto. In questo caso, tuttavia, la torta da spartire è ben diversa e quindi possiamo ben prevedere che non ci saranno grandi protesta da parte delle altre compagnie assicuratrici.

Ad onor del vero, di tale obbligo assicurativo nessuno sentiva il bisogno anche perché la generalità delle associazioni sportive e anche la FITeL e i CRAL, già provvedevano volontariamente alla assicurazione. Inoltre gli sportivi dilettanti più prudenti potevano comunque assicurarsi individualmente, e molti vi avevano provveduto.

Il provvedimento del Governo sembra quindi teso a soddisfare non tanto un bisogno degli utenti, quanto esigenze della Compagnia oggetto della promozione, finendo per scaricare sulle Federazioni, le Associazioni sportive, e le Associazioni dello sport per tutti e della promozione sportiva, i problemi di bilancio della SPORTASS.

Sarebbe stato invece corretto, anche al fine di una maggiore garanzia per i cittadini, lasciare la materia alle opportunità del mercato. Questo è quello, che, a dir poco, ci si aspetterebbe da un Governo che ha fatto del liberismo selvaggio la propria bandiera.

 
 

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