di Rossella Ronconi 

Il Tribunale di Milano -sez lavoro- con l’ordinanza n. 15243/11RG del 9/1/2012, ha dichiarato discriminatoria la limitazione prevista dall’art. 3 del “Bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero” pubblicato il 20/09/2011, nella parte in cui chiede il possesso della cittadinanza italiana quale requisito di ammissione allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale.

La limitazione prevista dall’art. 3 del “Bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero” pubblicato il 20/09/2011, nella parte in cui prevede il possesso della cittadinanza italiana quale requisito di ammissione allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale, è  stata dichiarata discriminatoria

dal Tribunale di Milano -sez lavoro- con l’ordinanza n. 15243/11RG del 9/1/2012.

In attuazione alla citata ordinanza, sempre come da avviso a firma del Direttore Vicario Dott. Paolo Molinari del SCN, “l'avvio al Servizio Civile Nazionale è sospeso per tutti i volontari selezionati per i progetti inseriti sia nel bando nazionale di 10.481 volontari, sia nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente emanati dall’Ufficio per i quali è previsto il medesimo requisito della cittadinanza italiana in conformità con quanto disposto dall’art. 5 della legge 64/2001 e dall’art. 3 del DLgs 77/2002.”

A seguito di tale pronuncia giurisdizionale in questione , a nostro avviso,  da accogliere  positivamente poiché diretta a rimuovere discriminazioni nei confronti  di tanti  giovani  “figli dell’immigrazione”, c’è  comunque da  auspicare che l’Ufficio del Servizio Civile adotti tutte le misure opportune per limitare i disagi agli enti ed ai giovani volontari dovuti alla situazione che si è venuta a determinare.

 

 

Indietro Home